Whistleblowing

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI
AL FINE DI CONTRASTARE E PREVENIRE LA CORRUZIONE

WHISTLEBLOWING

Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (cd. Decreto Whistleblowing)

in recepimento alla

Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali”

1. Scopo della presente procedura

Atempo SpA (in seguito: Atempo) esige che tutti i dipendenti, dirigenti, consulenti esterni e fornitori (in seguito: soggetti interessati) agiscano, nello svolgimento dei propri ruoli e/o incarichi con responsabilità, nel rispetto delle policy e procedure aziendali e delle leggi e normative vigenti, siano esse territoriali, nazionali, internazionali e comunitarie, al fine di proteggere gli interessi aziendali, del proprio personale, dei propri partner ed in generale, di ogni soggetto interessato. Atempo, anche ai fini di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (cd. Decreto Whistleblowing), incoraggia i soggetti interessati a segnalare tempestivamente casi di condotte illegittime, garantendo ai segnalanti le necessarie tutele.

La presente procedura, rivolta esclusivamente alle persone fisiche, mira a fornire ai soggetti interessati una completa guida formativa e informativa, affinché gli stessi possano trasmettere le proprie segnalazioni in piena sicurezza, in relazione ad episodi di corruzione e/o cattiva amministrazione di cui venissero a conoscenza durante il rapporto con Atempo.

Tali segnalazioni potrebbero portare a indagini interne o degli organismi competenti, pertanto, troverete in questo documento le procedure atte a garantire la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, dei segnalati stessi e degli eventuali altri soggetti interessati dalla segnalazione, anche in direttamente.

2. Ambito soggettivo e tutele dei segnalanti

2.1 Chi può segnalare gli illeciti

Rientrano tra le persone fisiche che possono inviare segnalazioni e che devono essere pertanto tutelate da una corretta gestione procedurale, esclusivamente i seguenti soggetti:
-Lavoratori subordinati
-Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Atempo
-Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Atempo
-Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Atempo
Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico, o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.
-Azionisti (persone fisiche)
-Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

2.2 Le tutele previste per il segnalante e per le altre persone correlate

Atempo garantisce il pieno rispetto nelle sue procedure di gestione della normativa in trattazione.

Il segnalatore, rientrante tra i soggetti elencati al punto che precede, potrà godere delle misure di protezione esclusivamente qualora sussistano ambedue i seguenti requisiti:
al momento della segnalazione aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo del Decreto;
ed inoltre,
la segnalazione è stata effettuata nel rispetto della presente procedura.

2.2.1 Garanzia di riservatezza

Il segnalante gode, per esplicita previsione normativa, di garanzia di riservatezza e il Gestore incaricato (par. 4.1) ne garantisce quindi il pieno rispetto tutelando:
-l’identità del segnalante. Qualsiasi informazione utile ad identificarlo non potrà essere rivelata senza il consenso espresso del diretto interessato;
-il contenuto delle comunicazioni e della relativa documentazione ricevuta;
-le persone coinvolte e alle persone menzionate nella segnalazione.

Nell'ambito del procedimento, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
Inoltre, nel richiedere il consenso scritto al fine di rivelare l’identità del segnalante, si rende inoltre necessaria anche una comunicazione scritta da parte del gestore delle ragioni di tale rivelazione in questi due casi:
- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l’addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire la segnalazione, al quale, comunque, la stessa verrà trasmessa dal ricevente senza ritardo.

2.2.2 Garanzia di assenza di ritorsioni

Atempo garantisce inoltre l’assenza di ritorsioni verso il segnalante o altre persone a rischio. Si vedano al paragrafo 2.3 i comportamenti definibili come ritorsivi.

Oltre che per il segnalante, le tutele sono inoltre previste per i seguenti soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante:
-Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo o in altro ufficio e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
-Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
-Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
-Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
-Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano
-Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

N.B.: La protezione prevista in caso di ritorsioni, non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.
Nei casi di accertamento di dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

2.3 Elenco specifico delle ritorsioni rilevanti ai fini della norma

Si qualifica come ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
È necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.
I casi contemplabili come tali sono i seguenti:
a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
b) retrocessione di grado o mancata promozione;
c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro;
d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
e) note di demerito o referenze negative;
f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari,
comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
n) annullamento di una licenza o di un permesso;
o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate dal segnalante esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

3. Ambito oggettivo – Oggetto, modalità, forma, elementi essenziali, tempistica e tipologie delle segnalazioni

3.1 Oggetto delle segnalazioni

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni su specifiche tipologie di illeciti commessi in violazione a normative nazionali e dell’Unione Europea.
Anche le ritorsioni subite dai segnalatori o soggetti correlati, potranno essere oggetto di segnalazione.
Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Può essere oggetto di una segnalazione interna un comportamento, atto o omissione una o più fattispecie tra le seguenti elencate:
-Illeciti civili
-Illeciti amministrativi
-Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n.231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001
-Illeciti penali
-Illeciti contabili
-Irregolarità, che non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) - di cui all’ art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto
-Violazioni del diritto dell’UE
-Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3)
-Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)
-Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5)
-Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6)
- condotte volte ad occultare le violazioni

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili:
-Le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio)
-Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore
-Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto. -Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

3.2 Modalità e forme delle segnalazioni

I soggetti interessati potranno inoltrare le comunicazioni tramite le forme che seguono.

Le modalità con cui i segnalanti possono attivarsi sono due:
- ordinarie
- anonime
Atempo, in considerazione del fatto che in caso di anonimato risulterà complesso verificare la fondatezza della segnalazione, reperire gli eventuali approfondimenti e stabilire se il segnalante rientri nel perimetro dei soggetti titolati ad effettuare la segnalazione, incoraggia a prediligere la segnalazione in forma ordinaria (non anonima), la quale beneficia della massima riservatezza prevista dalla procedura interna in conformità con la normativa di riferimento.

Le forme delle segnalazioni potranno essere in forma scritta o orale.

Segnalazione in forma scritta:

- Tramite posta elettronica:

Dovrà essere effettuata scrivendo una email all’indirizzo odvatempo@gmail.com, riportando nell’oggetto la dicitura “Comunicazione riservata: segnalazione whistleblowing”.
Nel caso si voglia effettuare una segnalazione in forma anonima dovranno essere rimossi ogni possibile elemento distintivo o di riconoscimento del segnalante, utilizzando un indirizzo email generico.

Vista la complessità della successiva comunicazione tra il gestore e il segnalante, si richiede di prestare particolare attenzione ai dettagli comunicati (vedi punto seguente 3.3), che dovranno essere sin da subito descritti in modo completo, circostanziati con precisione ed elencare le peculiarità utili a raggiungere lo scopo di poter avviare precise e proficue indagini.

- Tramite invio postale:

Il segnalante potrà altresì utilizzare il canale del servizio postale, indirizzando una comunicazione a:
Atempo Spa
Strada Orbassano n. 43, int. 93
10043 – Orbassano (TO)

In tal caso, si richiede che predisponga:
- una prima busta con i suoi dati identificativi personali ed i suoi recapiti ai quali potrà essere contattato dal gestore, in alternativa, la comunicazione di scelta di anonimato,
- la seconda busta contenente la segnalazione,
- la terza busta, contenente le due buste precedenti ed inoltre un foglio riportante la dicitura: “Segnalazione da Whistleblowing. Riservata: per il gestore”.

Segnalazione in forma orale:
All’indirizzo odvatempo@gmail.com, potrà essere inoltrata richiesta di incontro in presenza o telefonico, riportando nell’oggetto la dicitura “Comunicazione riservata: richiesta confronto orale”. In tal caso, la comunicazione potrà discrezionalmente essere completa di ogni elemento essenziale tipico della segnalazione scritta oppure essere sintetizzato, risulterà in ogni caso fondamentale dare specifiche indicazioni riguardo l’urgenza. Seguirà appuntamento con il gestore che verrà fissato nel termine più breve possibile, e comunque entro 15 giorni dalla richiesta.

3.3 Contenuto ed Elementi essenziali della segnalazione

E’ necessario che ogni segnalazione risulti il più possibile circostanziata, chiara e completa di ogni elemento utile alla valutazione del gestore, con particolare riguardo a:
- dati identificativi del segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito per comunicazioni successive), qualora non abbia deciso di rimanere nell’anonimato.
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, complete di riferimenti utili a verificare la veridicità e la fondatezza di quanto asserito;
- la descrizione dettagliata del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- è utile che vengano prodotti allegati a comprova di quanto segnalato.
Di fronte ad una segnalazione inadeguata, chi gestisce la segnalazione potrà chiedere integrazioni tramite il canale di segnalazione, se il segnalante avesse chiesto un confronto verbale, le integrazioni potranno essere richieste durante il confronto.

È utile anche che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

3.4 Momento idoneo per le segnalazioni interne

- Quando il rapporto giuridico con Atempo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Durante il periodo di prova;
- Durante lo svolgimento del rapporto giuridico;
- Dopo lo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3.5 Tipologia dei canali di segnalazione

Tassativamente, i segnalanti dovranno attenersi ai seguenti canali di comunicazione previsti dalla norma, in via generale, prioritariamente devono adottare il canale della comunicazione interna.

3.5.1 Canale interno (diretto aziendale)

Per norma, le segnalazioni devono essere inoltrate al canale aziendale diretto seguendo scrupolosamente la procedura prevista al par.3.2.

3.5.2 Canale esterno presso ANAC

Il segnalante potrà rivolgersi direttamente ad ANAC (attivando le procedure previste e ritrovabili sul sito di ANAC o, in alternativa, al seguente link www.anticorruzione.it) nei seguenti casi:
1) Se il canale interno obbligatorio:
- non è attivo
- è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni
2) La persona ha già fatto la segnalazione interna, ma la stessa non è stata gestita e non ha avuto seguito
3) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna
- alla stessa non sarebbe dato efficace seguito
- questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

La norma prevede che ANAC possa archiviare le segnalazioni di ‘lieve entità’.

4. Il gestore delle segnalazioni

4.1 Incaricato

Atempo, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciutagli dalla vigente normativa, ha incarico l’Organismo di Vigilanza (OdV), in qualità di soggetto autonomo, imparziale e indipendente, a gestire integralmente la presente procedura, in quanto l’OdV non è responsabile di alcuna area operativa e risponde funzionalmente al Consiglio di Amministrazione di Atempo.

L’Organismo di Vigilanza tratterà le segnalazioni ricevute in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare la riservatezza del segnalante nonché l’identità e l’onorabilità dei soggetti segnalati.

4.2 Compiti del gestore

Il gestore opera nel pieno rispetto della propria procedura di gestione delle segnalazioni e nel rispetto della normativa vigente, in particolare si sottolinea che:
- valuta gli elementi per definire se la segnalazione ricevuta proviene da un soggetto titolato ad inoltrarla (elencati al paragrafo 2.1);
- valuta se la segnalazione ricevuta è pertinente rientra tra quelle previste;
- monitora costantemente i canali di segnalazione individuati da Atempo,
- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- ove reputi necessario, mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- in via generale, dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute, fornendo un riscontro segnalatore, con aggiornamento massimo entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento tramite comunicazione delle informazioni relative al seguito che è stato dato o si intende dare alla segnalazione;
-si coordina con gli uffici aziendali o esterni preposti, per poter effettuare le opportune verifiche, sempre nel rispetto della segretezza delle informazioni gestite e appurare i fatti segnalati.
-la persona segnalata può essere sentita o viene sentita dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare con il gestore attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
- definisce la relazione da instaurare con il segnalatore: il segnalatore infatti, non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell’ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

5. Aggiornamento della procedura

Atempo si riserva il diritto di integrare, modificare, aggiornare o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa, in qualsiasi momento, in ragione dell’evoluzione operativa e organizzativa della società.

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da ATEMPO SpA (D.lgs. 231/2001) la cui inosservanza ne rappresenta pertanto una violazione che potrebbe comportare l’applicazione del Sistema Disciplinare adottato.

Allegati: Informativa Privacy - trattamento dei dati personali conferiti in procedura Whistleblowing

Informativa Privacy - Il trattamento dei dati personali

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI AL FINE DI CONTRASTARE E PREVENIRE LA CORRUZIONE (WHISTLEBLOWING)

Finalità e base giuridica del trattamento
Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti, qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportino un trattamento di dati personali da parte di Atempo, avverrà in conformità al regolamento (UE) 2018/172525. La presente informativa è quindi rivolta a chi effettua una segnalazione non anonima rientrante nel contesto della procedura in oggetto a cui la presente informativa è allegata.

I dati personali comunicati, nell’ambito della presente procedura di segnalazione, verranno trattati esclusivamente al fine di:
- gestire le segnalazioni interne e ogni ulteriore attività da esse scaturite, quali, ad esempio, la raccolta di dati o informazioni utili ad avviare le procedure di controllo e di verifica di quanto segnalato per appurarne la reale fondatezza;
- garantire le tutele da ritorsioni dei segnalanti e delle eventuali ed ulteriori persone fisiche coinvolte;
- adottare l’adeguato output per garantire la correzione dei fatti segnalati, eventualmente segnalando agli uffici / funzioni aziendali competenti o alle autorità competenti.

La base giuridica del trattamento da parte di Atempo è fondata dall’adempimento normativo richiesto, a cui Atempo è soggetta, con particolare riguardo al D.Lgs. n.231 del 08 giugno 2001, al D.Lgs. n.179 del 30 novembre 2017, alla Direttiva dell’Unione Europea 2019/137 del 23 ottobre 2019, del D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023,

Il conferimento dei dati personali, ove liberamente consentito dalla modalità ordinaria prescelta dal segnalante, potrà essere effettuato a terzi dal Gestore, esclusivamente su rilascio del consenso scritto dell’interessato.

Dati oggetto del trattamento
Ogni dato contenuto nella segnalazione e nelle eventuali, successive comunicazioni, indagini, raccolte documentali o testimoniali avvenute in costanza del procedimento forma oggetto del trattamento.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere trattati:
-dati personali e di contatto, dati relative alle caratteristiche personali, dati occupazionali o professionali, dati giudiziari, -informazioni economiche e finanziarie e patrimoniali,
-dati personali appartenenti a particolari categorie (es: origine razziale, fede religiosa, opinioni politiche, dati riferibili alla sfera sessuale, sanitaria, ecc.),
-dati personali relativi a condanne e reati penali,
in via generale, ogni dato o informazioni inserito nella segnalazione e nei successivi, eventuali approfondimenti della stessa.
Ove, nel corso della raccolta venissero raccolti dati irrilevanti ai fini del procedimento, essi verranno immediatamente cancellati.

I dati così raccolti, in forma scritta o orale, potranno subire processi di trattamento anche automatizzato.

Qualora il conferimento dei dati del segnalante, anche nel caso abbia scelto la forma anonima, sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l’addebito disciplinare, verrà richiesto esplicito consenso al trattamento.

Il trattamento avverrà secondo i principi di liceità e rispettando il principio del trattamento minimo riferibile alla specifica necessità.

Destinatari della comunicazione dei dati
La segnalazione sarà raccolta dal Gestore incaricato, nella sua qualità di Organismo di Vigilanza, espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi dell’art. 29 e dell’art.32 del GDPR e del D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti potranno essere comunicati agli uffici o alle funzioni aziendali o a consulenti esterni preposti, esclusivamente con il consenso dell’interessato.
La comunicazione verso autorità giudiziarie avverrà esclusivamente in caso di sussistenza dei presupposti di legge.

Trasferimento dati all’estero
I dati non verranno trasmetti all’infuori dell’Unione Europea, salvo specifica esigenza imposta dalle autorità giudiziarie.

Interessati al trattamento e loro diritti
Gli interessati al trattamento dati sono il segnalante e gli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione.
Gli interessati al trattamento, in qualsiasi momento potranno esercitare i propri diritti riferibili alla informazione, accesso, rettifica, cancellazione o revoca, alla limitazione e opposizione del trattamento, nonché alla portabilità dei dati.

Tali diritti potranno essere fatti valere comunicando l’intenzione all’indirizzo privacy@atempospa.it; dpo@atempospa.it
Oppure scrivendo a:
Atempo Spa
Strada Orbassano n. 43, int. 93
10043 – Orbassano (TO)

Per ulteriori informazioni potrai consultare la nostra privacy policy presente sul nostro sito www.atempospa.it

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Titolari del trattamento
Il titolare del trattamento è Atempo SpA, con sede legale in Orbassano (TO), strada Torino 43, int. 93, CF e P.IVA 08437170015
Dati di contatto Atempo: privacy@atempospa.it
Dati di contatto DPO: dpo@atempospa.it

Contitolari del trattamento/ Responsabile esterno del trattamento
In relazione all’incarico conferitogli, l’Organismo di Vigilanza si configura come titolare esterno del trattamento (art. 4, co. 4, d.lgs. 24/2023)

Comunicazione dei dati, persone autorizzate al trattamento
Nel corso delle procedure derivanti dalla normativa di cui la presente informativa è parte integrante, potranno essere espressamente designate dal titolare o dai contitolari del trattamento, ulteriori persone autorizzate al trattamento stesso.

Periodo di conservazione dei dati:
I dati verranno trattati e conservati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni, a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

Le nostre credenziali

Atempo Spa è una realtà autorizzata, certificata e riconosciuta. Affidabilità e solidità per il vostro futuro lavorativo.

 
 

Ci teniamo alla tua privacy