Cos'è e come funziona l'apprendistato professionalizzante 2023

Nel mercato del lavoro, per le persone di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, lo Stato  mette a disposizione delle aziende l’opportunità di usufruire dell’apprendistato  professionalizzante. Ma cos’è e come funziona? Andiamo ad analizzare le  peculiarità di questa forma di contratto ed a spiegarne il suo utilizzo nel dettaglio.  

Come funziona il contratto di mestiere?  

Il contratto di mestiere serve per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del  lavoro ed è indirizzato ai giovani maggiorenni ma che non abbiano ancora compiuto i  30 anni. E’ una delle tre tipologie di contratto di apprendistato definito anche come di  secondo livello e prevede che il datore di lavoro corrisponda uno stipendio al  dipendente in linea con la sua esperienza lavorativa. E che faccia avere  all’apprendista una giusta formazione conforme alla mansione ed al ruolo che questi  esercita, sia essa fatta in azienda o in sedi opportune. Prevede, altresì, che ne  possano accedere anche coloro di età di 17 anni, purché abbiano conseguito una  qualifica professionale.  

In termini di tempi lavorativi non è inserito nei contratti a tempo indeterminato.  Prevede un periodo di prova che non vada oltre i 3 mesi. Può avere una durata  minima di 6 mesi ed una massima di 3 anni, con l’eccezione di estensione a 5 anni  nel caso di formazione artigianale. Al termine del periodo di formazione l’apprendista  verrà poi inserito in azienda con un contratto a  tempo indeterminato.  

Le eccezioni  

Esistono poi delle eccezioni per l'assunzione di apprendisti con questo contratto.  Parliamo dei lavoratori:  

  • iscritti nelle liste di mobilità che non hanno limiti d’età;  
  • delle associazioni sportive che, in base a quanto stabilito nell’articolo 1  comma 154 della legge di bilancio del 2022, possono assumere collaboratori  con un'età non superiore ai 24 anni;  
  • a coloro che possono servirsi dell’indennità di disoccupazione che può essere  la Dis Coll, la Naspi o la disoccupazione agricola per cui non esiste anche in  questo caso un limite d’età.  

Al datore di lavoro è concessa la risoluzione del contratto, qualora esistano una  giusta causa sempre con rispetto dei termini di contratto, e gli è permessa  l’interruzione dell’ apprendistato professionalizzante al termine dello stesso senza 

alcuna motivazione. Egual diritti ha l’apprendista in merito alle proprie dimissioni ed  avrà diritto di Naspi anche se le dimissioni dovessero essere volontarie e per giusta  causa.  

E’ possibile, inoltre, prolungare il periodo di apprendistato, seguendo quel che dice il  contratto collettivo del lavoro, qualora esista un periodo di assenza di almeno 30  giorni sia essa dettata da infortunio o malattia.  

Quali aziende possono assumere apprendisti?  

Tramite il Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 si prevede l’utilizzo  dell’apprendistato professionale tanto nelle aziende private che in quelle pubbliche,  con delle condizioni in merito al numero di collaboratori che ogni società può  assumere:  

- Per le aziende aventi meno di 10 lavoratori il rapporto dev’essere di 1 a 1,  ossia 1 apprendista per ogni operatore specializzato o avente qualifica, 

- Per le aziende con più di 10 dipendenti c’è la possibilità di avere ogni 2  operatori specializzati al massimo 3 apprendisti, con eccezione per le ditte  artigianali che seguono i dettami dell’art.4 della legge 443/1985  Un importante accento da mettere riguarda il disconoscimento dei rapporti di  apprendistato qualora non si abbia adempiuto, nel corso dei 36 mesi precedenti, a  portare a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti già in essere.  Anche in questo caso esiste l'eccezione ed è indicizzata dai Contratti Collettivi  Nazionali del Lavoro e indirizzata a quelle aziende aventi un numero superiore ai 50  dipendenti.  

L’apprendistato professionalizzante stagionale  

Tra le varie forme di apprendistato c’è quello stagionale, dove è prevista la stipula di  contratti a tempo determinato in cui il percorso formativo dell’apprendista si  accumula con le varie prestazioni che andrà a sommare nel corso delle stagioni in  cui lavorerà.  

Tale tipologia di contratti fanno riferimento per la loro durata massima ai CCNL di  categoria ed hanno applicazione anche nel mondo audiovisivo e cinematografico.  Addentrandosi un po’ nell'argomento si possono ottenere importanti nozioni utili sia  al datore di lavoro che all’apprendista.  

La prima cosa che si nota è sicuramente la formazione di cui abbiamo già  accennato. In sostanza, la formazione dell’apprendista, è a carico del titolare o di un  tutor designato. L'obiettivo del datore e dell’apprendista sarà di raggiungere la  qualifica professionale tramite:  

- la formazione di base, anche questa normata dal CCNL, può essere svolta  tramite un’impresa o strutture accreditate pubbliche  

- l’apprendimento tecnico da svolgere durante l’operatività giornaliera  dell’azienda mira a completare la formazione teorica già avuta dal dipendente  per la raggiunta della qualifica. 

Il ruolo del tutor  

L’apprendistato professionalizzante è un contratto che prevede una formazione specifica dell’apprendista, svolta sotto la responsabilità del  datore di lavoro o di un tutor esterno.  

L’obiettivo è finalizzato ad acquisire competenze in uno specifico ambito  professionale. In sostanza, il datore di lavoro deve mirare alla qualificazione  professionale dell’apprendista.  

La durata  

L’intero percorso formativo ha una durata massima e deve essere espletato  all’interno del triennio di contratto. Da accordi tra le parti sociali e le regioni,  comprese le province autonome di Trento e Bolzano, è stato sancito che:  

- 120 sono le ore da fare per quegli apprendisti che siano in possesso di sole  licenze elementari o licenza di scuola secondaria di 1 primo grado o  comunque senza titoli di studio.  

- 80 ore sono destinate alla formazione di coloro i quali siano possiedono una  formazione professionale, un diploma di istruzione, una qualifica o un diploma  di scuola secondaria  

- 40 sono le ore di formazione per coloro che già posseggono una laurea o  titolo equivalente.  

Le linee guida  

Questo percorso ha tre linee guida decise dalla conferenza permanente tra regioni,  stato, e province autonome di Trento e Bolzano:  

- Obbligatorietà del piano formativo individuale, anche chiamato con l’acronimo  PFI. Si obbliga a consegnarne copia all’apprendista nel momento  dell’assunzione e copia agli enti bilaterali qualora fosse previsto dalla  contrattazione collettiva. Esso relaziona la formazione improntata alle  acquisizioni di competenze specialistiche e/o tecnico-professionali.  

- Registrazione della formazione e della raggiunta qualifica professionale per  fini contrattuali, anche acquisita tramite utilizzo di documento contenente i  minimi contenuti dal modello del libretto formativo.  

- Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, da decreto del 10  ottobre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

- Nel caso delle imprese multi localizzate tale formazione viene disciplinata  dalle regole della regione di appartenenza della sede legale di tale azienda.  

La retribuzione  

Nell’apprendistato professionalizzante la retribuzione iniziale ha una variabilità  dettata dal CCNL di riferimento ma in linea di massima il contratto stabilisce:  

- 60% della paga spettante per il proprio livello con progressione fino al  raggiungimento di quota 100% negli anni  

- 35% per le ore impiegate nella formazione  

In merito alle tutele, gli apprendisti sono riconosciuti a tutti gli effetti dei dipendenti.  Hanno, quindi, diritto alla fruizione delle agevolazioni fiscali IRPEF e dei contributi  INPS. Nonché degli ammortizzatori sociali nei casi di crisi aziendali. Sulla previdenza  ed assistenza sociale, salvo differenze stabilite dal CCNL, le varie:  

- Assegno unico figli  

- Naspi  

- Maternità  

- Inail  

- Assicurazione per le malattie  

- IVS, invalidità- vecchiaia- superstiti  

I vantaggi per l’azienda  

Per la ditta che assume un apprendista esistono vantaggi sia economici che fiscali:  

- Per coloro con forza lavoro non superiore ai 9 dipendenti l’aliquota, oltre al  1,61% della legge 92/2012, é del 1,5 nel primo anno, 3% per il 2 anno, 10% dal  terzo anno e nei successivi 12 mesi con consolidamento del rapporto  lavorativo. Rimane del 10% l’aliquota per le attività con più di 9 dipendenti.  

- La possibilità di inquadramento dell’apprendista con massimo due livelli  inferiori rispetto ai loro equiparati dipendenti per mansioni e ruoli, o la  possibilità di erogare una minor retribuzione.  

- Esclusione, nel calcolo IRAP, delle spese sostenute per la formazione  dell’apprendista ed esclusione dal calcolo dell’organico richiesto dalle norme  del lavoro  

Qualora venissero violate queste disposizioni verrà formalizzata una sanzione  amministrativa da 100 a 600 euro con recidiva si và dai 300 ai 1500 euro.

Pubblicato il 6 marzo 2023 in Formazione Lavoro da Lorenzo Nincheri

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